LEGGE 11 febbraio 1971, n. 11

Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
Testo in vigore dal: 6-5-1982
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 23.

  Le  rinunce  e  le  transazioni,  che  hanno  per  oggetto  diritti
dell'affittuario  derivanti  dalla  presente  legge  e  da ogni altra
legge, nazionale o regionale, non sono valide.
  L'impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza nei termini
stabiliti dall'articolo 2113 del codice civile.
  ((Sono  validi  tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in
materia  di  contratti  agrari,  gli accordi, anche non aventi natura
transattiva,  stipulati  tra  le parti stesse in materia di contratti
agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le
loro  organizzazioni  provinciali, e le transazioni stipulate davanti
al  giudice  competente.  Nelle  province  di  Trento  e  di  Bolzano
l'assistenza   puo'   essere   prestata  anche  dalle  organizzazioni
professionali agricole provinciali)).(2)
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AGGIORNAMENTO (2)
  La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n.
35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita'
costituzionale  della  legge  11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova
disciplina  dell'affitto  dei fondi rustici", nella parte in cui essa
disciplina  anche  i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di
cui  al  testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".