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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971, n. 1199

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  1-2-1972

Art. 7

(Procedimento)


Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato.
Per quanto non espressamente previsto dalla legge valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel capo I del presente decreto.