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LEGGE 12 dicembre 1971, n. 1133

Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/1977)
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Testo in vigore dal:  18-1-1972

Art. 4


Il programma dei lavori da eseguire in applicazione della presente legge, nonché l'ordine di precedenza tra essi, sarà approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.
Il decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.