LEGGE 12 dicembre 1971, n. 1133

Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/1977)
Testo in vigore dal: 18-1-1972
                               Art. 4.

  Il  programma dei lavori da eseguire in applicazione della presente
legge, nonche' l'ordine di precedenza tra essi, sara' approvato entro
sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge con
decreto  del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il
Ministro per i lavori pubblici.
  Il   decreto   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.