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LEGGE 25 novembre 1971, n. 1096

Disciplina dell'attività sementiera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2021)
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Testo in vigore dal:  14-3-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 37

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalità per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20))
.
3. Nel caso di prodotti sementieri geneticamente modificati si applica solamente la deroga di cui al comma 1 e a condizione che siano state adottate tutte le misure appropriate per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni, al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarità agroecologiche e pedoclimatiche.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20))
.
(11)

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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è consentita fino al 30 giugno 2003".