DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 639

Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
Testo in vigore dal: 28-3-1989
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.

  ((1.     Il     direttore    generale    dell'INPS:    sovraintende
all'organizzazione,   all'attivita'  e  al  personale  dell'Istituto,
assicurandone      l'unita'      operativa     e     di     indirizzo
tecnico-amministrativo,  nel  rispetto  dei  criteri generali e delle
direttive  stabilite  dal consiglio di amministrazione; partecipa con
voto  consultivo  alle  sedute  del consiglio di amministrazione, del
comitato  esecutivo  e  dei  comitati  amministratori delle gestioni,
fondi  o  casse  con  facolta'  di  iniziativa  e  proposta e dispone
l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottate.
  2.   Il   direttore   generale   formula  proposte  in  materia  di
ristrutturazione  operativa dell'Istituto, consistenza degli organici
e   promozione   dei   dirigenti   ed   esercita  ogni  altro  potere
attribuitogli  dal  presidente, dal consiglio di amministrazione, dal
comitato  esecutivo  o  dai  comitati  di  gestione,  speciali  o  di
vigilanza.
  3.  Il  direttore  generale  e  scelto  tra  i  dirigenti  generali
dell'Istituto  ovvero  tra  esperti  delle  discipline  attinenti  ai
compiti dell'Istituto stesso ed e nominato con decreto del Presidente
della  Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, per un periodo
di cinque anni rinnovabile.
  4.  Il  trattamento  economico del direttore generale e determinato
con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  del tesoro, su proposta del consiglio di
amministrazione dell'Istituto.
  5.  In  caso  di assenza o di impedimento, il direttore generale e'
sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario,
che  ne  assume  tutte  le  funzioni  comprese quelle delegate, salvo
diversa determinazione dell'organo delegante.
  6.  In  caso  di  vacanza  dell'ufficio  di  direttore generale, il
presidente  convoca  il consiglio di amministrazione entro il termine
di  trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del
nuovo  direttore  generale,  le  funzioni  sono assunte dal dirigente
generale che esplica le funzioni di vicario)).