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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 639

Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
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Testo in vigore dal:  28-3-1989
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Art. 34

((Presso ogni sede provinciale dell'Istituto e istituito un comitato composto da:
1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;
4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro. Il titolare può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;
5) il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;
6) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto))
.
Il comitato, nella seduta di insediamento, che deve essere convocata dal membro più anziano di età entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione del comitato medesimo nel Foglio degli annunzi legali della provincia, nomina nel proprio seno il presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un vice presidente tra i rappresentanti dei datori di lavoro. Le nomine anzidette sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza di voti.
Il presidente può delegare al vice presidente particolari funzioni inerenti alla sua carica; in caso di assenza o impedimento, l'esercizio delle funzioni del presidente è assunto dal vice presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'esercizio delle funzioni vicarie è assunto dal membro del comitato più anziano di età.
In caso di successiva vacanza delle cariche anzidette il comitato delibera la sostituzione con le modalità ed alle condizioni fissate al secondo comma. Il comitato è convocato per la sostituzione del presidente entro un mese dalla data in cui la vacanza della carica si è determinata. (2) (4) (8)
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 maggio 1972, n. 96 (in G.U. 1a s.s. n. 134 del 24.05.1972) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nei Comitati provinciali dell'INPS di quella Regione;"
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 agosto 1972, n.466 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 3) che "Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 639, fa parte, limitatamente al territorio della Regione siciliana, un rappresentante della Regione stessa, designato dall'assessore del lavoro e della cooperazione.
Dei comitati provinciali di cui al primo comma, a parziale modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fanno parte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i direttori degli uffici del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti."
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 10 luglio 1984, n.335 ha disposto (con l'articolo unico) che " Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante della regione stessa."; e che "Dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale presso la regione Trentino-Alto Adige, a parziale modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fanno parte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i direttori degli uffici del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, i quali possono farsi rappresentare, in singole sedute, da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata."