LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2022)
Testo in vigore dal: 1-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19. 
       (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali) 
 
  Rappresentanze sindacali aziendali  possono  essere  costituite  ad
iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito: 
    a) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 312  A  SEGUITO
DI REFERENDUM POPOLARE. 
    delle associazioni sindacali, che siano firmatarie  di  contratti
collettivi di lavoro applicati nell'unita' produttiva. ((25)) 
  Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze
sindacali possono istituire organi di coordinamento. (16) 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 ha disposto (con l'art.  1,  comma
2) che l'abrogazione di cui alla lettera a) e l'abrogazione  parziale
di cui alla lettera b) del presente articolo  hanno  effetto  decorsi
sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  medesimo  decreto
nella Gazzetta Ufficiale. 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 23 luglio  2013,  n.  231
(in G.U. 1a s.s. 31/7/2013, n. 31), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 19, primo comma, lettera b), della legge
20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e  dignita'
dei lavoratori, della liberta' sindacale e  dell'attivita'  sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella  parte  in  cui
non prevede che la rappresentanza sindacale  aziendale  possa  essere
costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che,  pur  non
firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva,
abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa  agli  stessi
contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda".