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LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal:  1-8-1971
aggiornamenti all'articolo

Art. 26


È concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1970, anche se dovuti per periodi d'imposta anteriori al 1970, per i seguenti comuni, i cui abitati sono stati dichiarati da trasferire totalmente o parzialmente ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241:
Camporeale, Contessa Entellina, in provincia di Palermo; Gibellina, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Calatafimi, in provincia di Trapani; Montevago, Santa Margherita Belice, Menfi, Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento.
L'esenzione prevista dal precedente comma è estesa al comune di Roccamena e alla frazione Grisi del comune di Monreale.
Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1 gennaio 1968.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 1 giungno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1971, n. 491 ha disposto (con l'art. 11) che "L'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali per i comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è ulteriormente concessa fino al 31 dicembre 1972, anche se dovuti per periodi di imposta anteriori al 1970. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1 gennaio 1968."