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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  17-8-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 8


Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965, è corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1969, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, fino al raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a dieci anni.
((Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1 gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1 gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro))
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I lavoratori emigrati che siano in possesso dei prescritti requisiti per il diritto a pensione in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi di cui al secondo comma hanno diritto, anche sulla base di certificazione provvisoria rilasciata dai competenti organismi esteri, alla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione che è integrata ai trattamenti minimi.
Tale integrazione non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed è riassorbita in relazione agli importi di pro-rata eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri.(21a)
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AGGIORNAMENTO (21a)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 11.05.1988 n. 19) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 8, ultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale"), nella parte in cui, nell'ultima proposizione, dispone "non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed"."