LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 12-5-1981
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 65.

  Gli  enti  pubblici  e  le  persone  giuridiche  private,  comunque
denominate,  i  quali  gestiscono forme di previdenza e di assistenza
sociale  sono  tenuti  a  compilare  annualmente piani di impiego dei
fondi  disponibili.  Per  fondi  disponibili  si  intendono  le somme
eccedenti la normale liquidita' di gestione.
  La  percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non puo'
superare,  comunque,  il 40 per cento di tali somme e non puo' essere
inferiore  al  20 per cento di esse; le parti restanti possono essere
impiegate  negli  altri  modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi
istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.
  Le  percentuali  possono  essere variate in relazione a particolari
esigenze  di  bilancio  o  alla forma di gestione adottata da ciascun
ente  con  decreto  del  Ministro  per  il  lavoro e della previdenza
sociale  emanato  di  concerto  con  il  Ministro per il tesoro ed il
Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
  I  piani  di  impiego  debbono  essere presentati - entro 30 giorni
dalla  data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono - al Ministero
del  lavoro  e della previdenza sociale ed alle altre amministrazioni
vigilanti.
  Il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  provvede
all'approvazione  di  tali  piani  di  concerto  con il Ministero del
tesoro  e  con  il  Ministero  del  bilancio  e  della programmazione
economica entro i 60 giorni successivi a quello di presentazione.
  L'approvazione  dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le
persone  giuridiche  private indicati nel primo comma dalle procedure
previste  per  l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi
nei  piani  stessi,  ivi comprese le procedure previste nella legge 5
giugno 1850, n. 1037, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi
regolamenti di esecuzione e di attuazione.
  ((Su  richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
o  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, una quota non
superiore  al  dieci per cento dei fondi disponibili e' destinata, in
aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto
e  alla  costruzione  di  immobili  per  uso  ufficio da assegnare in
locazione alle amministrazioni medesime.
  L'acquisto  e  la costruzione di immobili e strutture per uso degli
uffici  e  per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei
fondi  disponibili  di  cui  al presente articolo. I piani relativi a
tali  investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del
lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma)).
  E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme.