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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  1-1-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 26


Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. (7)
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.
La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue. (7)
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. (7)
L'importo della pensione sociale di cui al primo comma è comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica delle pensioni di cui al precedente art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dal 1975 in misura pari agli aumenti derivanti dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19. (5)
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a lire 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di porla in pagamento in rate semestrali anticipate.
La pensione è posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno è costituita apposita gestione autonoma, ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione è presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1 maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la liquidazione della pensione non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della pensione, nonché per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.(2)(11a) (13) (16) (22a)(25)(28b)
((30))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1972 l'importo della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevato a lire 234.000 annue".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "A decorrere dal 1 luglio 1972, il limite dei redditi previsti dal primo e terzo comma dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 nella misura di L. 156.000 annue, è elevato a lire 234.000 annue".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 4) che "I redditi di cui al secondo comma sono ulteriormente elevati nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali disposti da futuri provvedimenti o derivanti dall'applicazione dell'art. 19 della legge sopracitata".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le modifiche apportate all' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, hanno decorrenza dal 1° gennaio 1974.
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "I limiti di reddito di L. 336.050 annue e di L. 1.320.000 annue previsti nel primo, quarto e quinto comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati dal 1 gennaio 1975, rispettivamente, a L. 505.050 e a L. 1.560.000.
Quest'ultimo limite viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale".
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AGGIORNAMENTO (11a)
La L. 21 dicembre 1978, n. 843 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Il limite di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, numero 153, e successive modificazioni ed integrazioni, previsto per il caso di cumulo di redditi fra coniugi ai fini del diritto alla pensione sociale, è annualmente rivalutato applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa e in percentuale di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14-ter, comma 1) che "In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, per l'anno 1980 e con effetto dal 1 gennaio 1980, l'importo mensile della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a L.
102.350. L'importo predetto è comprensivo dell'aumento derivante con effetto dal 1 gennaio 1980 dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni".
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 15 aprile 1985, n. 140 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1985, la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata secondo quanto stabilito nei commi successivi con riferimento ai redditi individuali e familiari delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno".
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AGGIORNAMENTO (22a)
La L. 29 dicembre 1988, n. 544 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Con effetto dal 1 luglio 1988, la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata secondo quanto stabilito dai commi successivi con riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno".
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AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 21 febbraio-9 marzo 1992, n. 88 (in G.U. 1a s.s. 18/03/1992, n. 12) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi".
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AGGIORNAMENTO (28b)
La L. 23 dicembre 1998 n. 448 ha disposto (con l'art. 67 comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000 mensili."
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AGGIORNAMENTO (30)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili".