LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 28-2-1986
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21.

  All'articolo  21  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, e' aggiunto il seguente comma:
  "Qualora  l'orario  settimanale  di  lavoro  previsto  dalle  norme
contrattuali  sia  ripartito  in un numero di giorni inferiore a sei,
l'ammontare  della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di
lavoro   e'  determinato  moltiplicando  l'importo  della  trattenuta
giornaliera di cui al comma precedente per sei".((19a))
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AGGIORNAMENTO (19a)
  La  L.  28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 12 comma 2)
che  "Le  disponibilita' finanziarie della sezione speciale del fondo
interbancario  di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 20 miliardi."