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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  28-2-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 21


All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è aggiunto il seguente comma:
"Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei".
((19a))
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AGGIORNAMENTO (19a)
La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 12 comma 2) che "Le disponibilità finanziarie della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 20 miliardi."