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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  20-6-1975
aggiornamenti all'articolo

Art. 19


Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
((Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento))
.
((7))

L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.
Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1 gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonché a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.
La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1976.