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LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1042

Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane.

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Testo in vigore dal:  30-1-1970

Art. 2

(Approvazione del piano dei trasporti e dei progetti; procedure espropriative)


I comuni o i consorzi di cui al secondo comma del precedente articolo 1 presentano un piano dei trasporti pubblici del comprensorio per il miglior coordinamento delle linee metropolitane con le ferrovie e con gli altri modi di trasporto. Il piano è approvato dalla Regione o, qualora essa non sia costituita, dai provveditorati regionali alle opere pubbliche, previo parere dei comitati regionali per la programmazione economica.
I progetti di massima e i progetti esecutivi di costruzione di ferrovie metropolitane - corredati dei piani finanziari e del piano di cui al precedente comma - e le relative varianti sono approvati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentita la commissione di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata da un rappresentante della Associazione nazionale dei comuni d'Italia, da un rappresentante della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali e da un rappresentante del comune o del consorzio di cui al secondo comma dell'articolo 1 interessato, nonché da un esperto in costruzioni di impianti fissi metropolitani, da un esperto di materiale rotabile metropolitano e da un esperto dell'esercizio nominati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Il parere favorevole della commissione indicata nel comma precedente sostituisce ogni altro intervento consultivo di qualsiasi altra autorità. L'approvazione dei progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e di indifferibilità delle opere approvate.
Non appena sia intervenuta l'approvazione del progetto di massima, il comune o il consorzio di cui al secondo comma dell'articolo 1, ovvero la società o l'ente concessionario, potrà occupare in via di urgenza ed espropriare le aree interessanti il progetto che debbono comprendere anche quelle necessarie per la istituzione dei parcheggi di corrispondenza e dei necessari interscambi.
Per le espropriazioni e per la costituzione di servitù si applicano le norme degli articoli 57, 59 e 60 del testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dell'articolo 13, secondo, terzo e quarto comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
I fabbricati comunque interessati dalle opere di costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei singoli tronchi della ferrovia medesima, per la esecuzione delle opere di sottomurazione e rinforzo.