DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1968, n. 488

Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
Testo in vigore dal: 1-5-1969
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.

  A  decorrere  dal 1 maggio 1968, gli importi mensili delle pensioni
ordinarie  e  supplementari  a  carico  delle gestioni speciali per i
coltivatori  diretti,  mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli
esercenti attivita' commerciali, sono aumentati di lire 1.200.
  A  decorrere  dalla stessa data, il trattamento minimo spettante ai
pensionati  delle  gestioni  indicate al precedente comma e' elevato,
per tutte le categorie di pensioni, a lire 13.200 mensili.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  30  aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 7, comma 2)
che  a  decorrere  dal  1  gennaio  1969  "gli  importi  mensili  dei
trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i
coltivatori  diretti,  mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli
esercenti  attivita'  commerciali,  previsti dall'articolo 3, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488,  sono elevati, per tutte le categorie di pensione, a lire 18.000
mensili."