LEGGE 12 marzo 1968, n. 334

Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1976)
Testo in vigore dal: 11-4-1968
                               Art. 5.

  La  commissione  provinciale  di  cui al primo comma del precedente
articolo ha il compito:
    a) di decidere i ricorsi previsti dagli articoli 8 e 12 del regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949;
    b)   di  svolgere  ogni  altro  compito  ad  essa  attribuito  da
disposizioni  di  legge  o  di  regolamento, ivi compresi quelli gia'
affidati alle commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio
decreto 24 settembre 1940, numero 1949.
  Le  commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto
24 settembre 1940, n. 1949, sono soppresse.