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LEGGE 12 marzo 1968, n. 334

Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1976)
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Testo in vigore dal:  11-4-1968

Art. 5


La commissione provinciale di cui al primo comma del precedente articolo ha il compito:
a) di decidere i ricorsi previsti dagli articoli 8 e 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;
b) di svolgere ogni altro compito ad essa attribuito da disposizioni di legge o di regolamento, ivi compresi quelli già affidati alle commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949.
Le commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono soppresse.