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LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1993)
Testo in vigore dal:  2-4-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

(Comitato tecnico-amministrativo del direttore compartimentale)


Presso ogni direzione compartimentale è costituito un comitato tecnico-amministrativo, presieduto dal direttore compartimentale di cui fanno parte:
3 direttori provinciali;
2 funzionari direttivi della carriera amministrativa applicati agli uffici del compartimento o da esso dipendenti;
1 direttore di circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche;
1 funzionario direttivo della carriera tecnica applicato agli uffici del compartimento o da esso dipendenti;
((. . . ))

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della carriera direttiva o di concetto.
La nomina dei comitati tecnici amministrativi è fatta dal direttore generale, su proposta del direttore compartimentale.
I membri restano in carica quattro anni.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno
((quattro))
membri, oltre il presidente. Il comitato decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del presidente.
Alle riunioni del comitato tecnico-amministrativo possono essere invitati, quali esperti, rappresentanti delle amministrazioni statali e degli enti locali territoriali quando debbano essere trattate questioni che possono interessare la rispettiva competenza.
Il comitato tecnico-amministrativo si riunisce almeno una volta al mese ed esprime il proprio parere sui punti c), d) ed e) del primo comma del precedente articolo 13.
Deve, inoltre, essere sentito quando le somme previste dai successivi punti f), g), h), i) e l), siano superate fino al doppio o siano comunque superate per delega conferita dal direttore generale in base a quanto previsto dal precedente articolo 5.
((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 12 marzo 1993, n. 85, ha disposto (con l'art.27, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 23 e 26 hanno efficacia dal 1 gennaio 1994."