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LEGGE 5 novembre 1968, n. 1115

Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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Testo in vigore dal:  11-8-1991
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Art. 9


Il trattamento di cui all'articolo precedente è erogato dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dello Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno alla quale è istituita una separata contabilità.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223))
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223))
((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 luglio 1991, n. 223 ha disposto (con l'art. 16, comma 4) che le disposizioni dell'art. 9, comma 2 e 3 continuano a applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge