LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
                         Liste di candidati 
 
  Le liste dei candidati per ogni collegio devono  essere  presentate
alla cancelleria del tribunale di cui al  primo  comma  dell'articolo
precedente dalle  ore  8  del  trentesimo  giorno  alle  ore  12  del
ventinovesimo giorno  antecedenti  quelli  della  votazione;  a  tale
scopo, per il periodo suddetto la cancelleria  del  trubunale  rimane
aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore  8  alle
ore 20. 
  Le liste devono essere presentate: 
    a) da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori  iscritti  nelle
liste elettorali di  comuni  compresi  nelle  circoscrizioni  fino  a
100.000 abitanti; 
    b) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu'  di
100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti; 
    c) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu'  di
500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; 
    d) da almeno 2.000 e da non piu' di 3.000 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu'  di
1.000.000 di abitanti. 
  La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il
contrassegno di lista, il nome e cognome,  il  luogo  e  la  data  di
nascita dei candidati, nonche' il nome,  cognome,  luogo  e  data  di
nascita del sottoscrittore e  deve  essere  autenticata  da  uno  dei
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21  marzo  1990,  n.  53;
deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di
essere iscritto. 
  Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati. 
  Ciascuna  lista  deve  comprendere  un  numero  di  candidati   non
superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel  collegio  e  non
inferiore ad un terzo, arrotondato alla unita' superiore. 
  Di tutti i candidati deve essere indicato cognome,  nome,  luogo  e
data  di  nascita,  e  la  relativa  elencazione  deve   recare   una
numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione. 
  E' consentito presentare la propria candidatura in  un  massimo  di
tre  circoscrizioni  purche'  sotto  lo  stesso  simbolo.   L'Ufficio
centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla  scadenza  del  termine
stabilito per la presentazione delle liste dei  candidati,  invia  le
liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale,  nelle  12  ore
successive,  sentiti  i  rappresentanti   di   lista,   cancella   le
candidature eccedenti il limite di  cui  sopra  e  le  rinvia,  cosi'
modificate, agli uffici centrali circoscrizionali. 
  Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre: 
    1) i certificati,  anche  collettivi,  dei  sindaci  dei  singoli
comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione  di
presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle  liste
elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci  devono,  nel
termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare
tali certificati; 
    2) la dichiarazione di accettazione  della  candidatura  di  ogni
candidato. La candidatura deve  essere  accettata  con  dichiarazione
firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore  o
da un giudice conciliatore. Per  i  cittadini  residenti  all'estero,
l'autenticazione della firma deve  essere  richiesta  ad  un  ufficio
diplomatico o consolare. ((PERIODO ABROGATO DAL  D.LGS.  31  DICEMBRE
2012, N. 235)); 
    3) il certificato di iscrizione  nelle  liste  elettorali  di  un
qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato; 
    4) un  modello  di  contrassegno,  anche  figurato,  in  triplice
esemplare. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o
confondibili  con  quelli  presentati  in  precedenza  o  con  quelli
notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non e' ammessa
inoltre  la  presentazione,  da  parte  di  chi  non  ha  titolo,  di
contrassegni  riproducenti  simboli  o  elementi  caratterizzanti  di
simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in
Parlamento, possono trarre  in  errore  l'elettore.  Non  e'  neppure
ammessa la presentazione  di  contrassegni  riproducenti  immagini  o
soggetti religiosi. 
  La dichiarazione di presentazione della lista  dei  candidati  deve
contenere la indicazione di due  delegati  autorizzati  a  designare,
personalmente  o  per  mezzo  di  persone  da  essi  autorizzate  con
dichiarazione autenticata da notaio,  i  rappresentanti  della  lista
presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.