LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-5-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
Operazioni  dell'Ufficio  centrale  circoscrizionale  e  dell'Ufficio
                         centrale regionale 
 
  L'Ufficio  centrale  circoscrizionale,  costituito  a   norma   del
precedente articolo 8, entro ventiquattro ore dal  ricevimento  degli
atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni: 
    1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente  inviate  dalle
sezioni; 
    2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede  contenenti
voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo  presenti
le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati
in proposito, decide, ai fini della proclamazione,  sull'assegnazione
o meno dei voti relativi. Un estratto del  verbale  concernente  tali
operazioni deve essere rimesso alla segreteria  del  comune  dove  ha
sede la sezione. Ove il  numero  delle  schede  contestate  lo  renda
necessario, il presidente del tribunale, a richiesta  del  presidente
dell'Ufficio  centrale  circoscrizionale,  aggrega,  ai  fini   delle
operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri  magistrati,
nel numero  necessario  per  il  piu'  sollecito  espletamento  delle
operazioni. 
  Ultimato  il   riesame,   il   presidente   dell'Ufficio   centrale
circoscrizionale  fara'  chiudere  per   ogni   sezione   le   schede
riesaminate, assegnate e non assegnate,  in  un  unico  plico  che  -
suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio  medesimo  -  verra'
allegato all'esemplare del verbale di  cui  al  penultimo  comma  del
presente articolo. 
  Compiute    le    suddette    operazioni,    l'Ufficio     centrale
circoscrizionale: 
    a) determina la cifra elettorale di ciascuna  lista  provinciale,
nonche' la cifra elettorale di ciascuna  lista  regionale.  La  cifra
elettorale di lista e' data dalla somma dei  voti  di  lista  validi,
compresi quelli assegnati  ai  sensi  del  n.  2)  del  primo  comma,
ottenuti   da   ciascuna   lista   nelle   singole   sezioni    della
circoscrizione; 
    b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base  alla  cifra
elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre
elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi  assegnati  alla
circoscrizione piu' uno,  ottenendo  cosi'  il  quoziente  elettorale
circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la  eventuale
parte frazionaria del quoziente. Attribuisce  quindi  ad  ogni  lista
tanti seggi quante volte il quoziente  elettorale  risulti  contenuto
nella cifra elettorale di ciascuna lista. 
  Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei  seggi  da
attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi  assegnati
alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente
ottenuto diminuendo di una unita' il divisore. 
  I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al  collegio
unico regionale; 
    c) stabilisce la somma dei voti residuati  di  ogni  lista  e  il
numero  dei  seggi  non  potuti  attribuire  ad  alcuna   lista   per
insufficienza di quozienti o di candidati.  La  determinazione  della
somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i
seggi  assegnati   alla   circoscrizione   vengano   attribuiti.   Si
considerano voti residuati anche quelli delle liste che  non  abbiano
raggiunto  alcun  quoziente  ed  i  voti  che,  pur  raggiungendo  il
quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati; 
    d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo  di  estratto
del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero  dei
seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione,  e,  per  ciascuna
lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale,
il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresi'  la
cifra elettorale di ciascuna lista regionale; 
    e) determina la cifra individuale di  ogni  candidato.  La  cifra
individuale di ogni  candidato  e'  data  dalla  somma  dei  voti  di
preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n.  2)  del
citato primo comma,  ottenuti  da  ciascun  candidato  nelle  singole
sezioni della circoscrizione; 
    f) determina la graduatoria dei candidati di  ciascuna  lista,  a
seconda delle  rispettive  cifre  individuali.  A  parita'  di  cifre
individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista. 
  Il   presidente   dell'Ufficio   centrale   circoscrizionale,    in
conformita' dei risultati  accertati  dall'Ufficio  stesso,  proclama
eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo
la graduatoria prevista dalla lettera  f)  del  precedente  comma,  i
candidati che hanno ottenuto le cifre individuali piu' elevate. 
  Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene
redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. 
  Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i
verbali delle sezioni, con  i  relativi  atti  e  documenti  ad  essi
allegati, devono essere inviati subito  dal  presidente  dell'Ufficio
centrale  circoscrizionale  alla  segreteria  dell'Ufficio   centrale
regionale, la quale rilascia ricevuta. 
  Il secondo esemplare del verbale e'  depositato  nella  cancelleria
del tribunale. 
  L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma  dell'articolo  8,
ricevuti gli estratti  dei  verbali  da  tutti  gli  Uffici  centrali
circoscrizionali: 
    1)  determina  il  numero  dei   seggi   non   attribuiti   nelle
circoscrizioni; 
    2) determina, per ciascuna lista, il numero dei  voti  residuati.
Successivamente procede alla somma dei predetti  voti  per  tutte  le
liste aventi lo stesso contrassegno; 
    3) procede alla assegnazione ai  predetti  gruppi  di  liste  dei
seggi indicati al numero 1). A tal fine  divide  la  somma  dei  voti
residuati di tutti i gruppi di liste  per  il  numero  dei  seggi  da
attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte
frazionaria del quoziente.  Il  risultato  costituisce  il  quoziente
elettorale regionale. 
  Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni  gruppo  di  liste
per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei  seggi  da
assegnare  a  ciascun  gruppo.  I  seggi  che  rimangono  ancora   da
attribuire sono rispettivamente  assegnati  ai  gruppi  per  i  quali
queste ultime divisioni hanno dato  maggiori  resti  e,  in  caso  di
parita' di resti, a quei  gruppi  che  abbiano  avuto  maggiori  voti
residuati. A parita' anche di questi ultimi si procede a sorteggio. 
  I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle
rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria
decrescente dei voti residuati espressi in percentuale  del  relativo
quoziente circoscrizionale. A tal fine si  moltiplica  per  cento  il
numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide  il  prodotto
per il quoziente circoscrizionale. 
  Qualora in una circoscrizione fosse  assegnato  un  seggio  ad  una
lista i cui candidati fossero  gia'  stati  tutti  proclamati  eletti
dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale  regionale
attribuisce  il  seggio  alla  lista   di   un'altra   circoscrizione
proseguendo nella graduatoria anzidetta. 
  L'Ufficio centrale regionale  procede  al  riparto  della  restante
quota di seggi. 
  A tal fine effettua le seguenti operazioni: 
    1)  determina  in  primo  luogo  la  cifra  elettorale  regionale
attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le  cifre  elettorali
ad essa attribuite ai sensi del terzo comma,  lettera  a);  individua
altresi' il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi  precedenti
al gruppo di liste o ai  gruppi  di  liste  provinciali  collegate  a
ciascuna lista regionale; 
    2) individua la lista regionale che  ha  conseguito  la  maggiore
cifra elettorale regionale; 
    3) qualora il gruppo di liste o i  gruppi  di  liste  provinciali
collegale alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito
una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento  dei  seggi
assegnati al consiglio, proclama eletti i  primi  candidati  compresi
nella lista regionale fino alla concorrenza  del  10  per  cento  dei
seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi
del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di  liste  provinciali
non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).  A  tal  fine
divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste
provinciali in questione  per  il  numero  dei  seggi  da  ripartire;
nell'effettuare l'operazione trascura la eventuale parte  frazionaria
del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di  ciascun  gruppo  di
liste per il quoziente cosi' ottenuto: il  risultato  rappresenta  il
numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che  rimangono
ancora da attribuire sono assegnati ai  gruppi  per  i  quali  queste
ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di  parita'  di
resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I
seggi spettanti a ciascun  gruppo  di  liste  sono  attribuiti  nelle
singole circoscrizioni secondo  le  modalita'  di  cui  al  decimo  e
undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione  alla  quale
non e' stato ancora attribuito il seggio ai sensi del  decimo  comma.
Qualora tutti i posti  della  graduatoria  abbiano  gia'  dato  luogo
all'assegnazione di  seggi,  l'attribuzione  di  ulteriori  seggi  ha
nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima
graduatoria; 
    4) qualora il gruppo di liste o i  gruppi  di  liste  provinciali
collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito
una percentuale  di  seggi  inferiore  al  50  per  cento  dei  seggi
assegnati al consiglio assegna tutta la quota dei seggi da attribuire
ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione; 
    5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella  lista
regionale. Qualora alla lista spettino piu' posti di quanti  siano  i
suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di  liste
provinciali collegati alla lista regionale. I  seggi  sono  ripartiti
tra  i  gruppi  di  liste  provinciali  e  attribuiti  nelle  singole
circoscrizioni secondo le modalita' di cui  al  numero  3),  secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto periodo; 
    6) verifica quindi se la cifra  elettorale  regionale  conseguita
dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al  40
per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali; 
    7) nel caso in cui la verifica prevista al numero  6)  dia  esito
negativo, verifica se il totale  dei  seggi  conseguiti  dalla  lista
regionale e dai gruppi di liste provinciali  ad  essa  collegate  sia
pari o superiore al 55 per cento dei seggi  assegnati  al  consiglio;
qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla  lista
regionale una quota aggiuntiva di seggi che,  tenuti  fermi  i  seggi
attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in  ambito
provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del  totale  dei
seggi  del  consiglio  nella   composizione   cosi'   integrata   con
arrotondamento all'unita inferiore; tali seggi sono ripartiti  tra  i
gruppi di liste collegale ai sensi del  numero  3),  secondo,  terzo,
quarto, quinto e sesto periodo; ((11)) 
    8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6)  abbia  dato
esito  positivo,  effettua  le  operazioni  di  cui  al   numero   7)
sostituendo alla percentuale del 55  per  cento  quella  del  60  per
cento. 
  Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del  comma  precedente,  i  seggi
assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo  2  sono  aumentati  in
misura pari all'ulteriore quota  di  seggi  assegnati  ai  sensi  dei
predetti numeri. 
  Nel caso in cui piu' gruppi di liste  provinciali  siano  collegate
alla lista di cui al  numero  2)  del  tredicesimo  comma,  l'Ufficio
centrale regionale compila altresi la graduatoria  per  le  eventuali
surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo  16.  A
tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi  di  liste
provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3,
4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti  nella  lista
regionale e quindi sceglie, tra i quozienti cosi'  ottenuti,  i  piu'
alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in
una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le
eventauli surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16. 
  L'Ufficio  centrale  regionale  comunica   agli   Uffici   centrali
circoscrizionali  le  liste  della  circoscrizione  alle  quali  sono
attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi. 
  Di tutte  le  operazioni  dell'Ufficio  centrale  regionale,  viene
redatto, in duplice esemplare,  apposito  verbale:  un  esemplare  e'
consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale  nella
prima adunanza  del  Consiglio  stesso,  che  ne  rilascia  ricevuta;
l'altro e' depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per
il Molise, del tribunale. 
  Per ogni lista della circoscrizione alla quale  l'Ufficio  centrale
regionale   ha   attribuito    il    seggio,    l'Ufficio    centrale
circoscrizionale proclama eletto il  candidato  della  lista  che  ha
ottenuto, dopo gli eventuali  eletti  in  sede  circoscrizionale,  la
maggiore cifra individuale. 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l'art.  5,  comma  7)
che "Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della  legge
17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della  legge  23
febbraio 1995, n. 43, le parole: "qualora tale seconda  verifica  dia
esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva  di
seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri  4)  e
5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere
il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione
cosi'  integrata  con  arrotondamento  all'unita'  inferiore"  devono
interpretarsi nel senso che tale arrotondamento e'  da  riferirsi  ai
decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al  numero
dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il  55
per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione cosi'
integrata."