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LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  9-8-1967

Art. 42

(Enti beneficiari dei contributi)


Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all'articolo 35 sono le Università statali, gli Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, nonché i Collegi universitari e le Case dello studente annessi alle medesime Università, ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche consorziali, e gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali.