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LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48

Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2019)
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Testo in vigore dal:  14-12-2019
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Art. 18

Soppressione del Comitato interministeriale per la ricostruzione e delega per il riordinamento degli altri Comitati interministeriali con competenza in materia economica e finanziaria).


Il Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) istituito in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 432, è soppresso.
I compiti affidati al Comitato interministeriale per la ricostruzione dalle vigenti disposizioni sono demandati al Comitato interministeriale per la programmazione economica. Per i compiti previsti dalla legge 2 marzo 1963, n. 283; il Comitato interministeriale per la programmazione economica è integrato dal Ministro incaricato del coordinamento della, ricerca scientifica e dai Ministri per la pubblica istruzione e per la difesa; alle sedute partecipa il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
Nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato a provvedere alla soppressione del Comitato permanente per le partecipazioni statali, istituito in base alla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, e del Comitato interministeriale per l'E.N.E.L., istituito in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, distinguendo, in relazione alle esigenze di coordinamento con la programmazione, le attribuzioni da trasferire al Comitato interministeriale per la programmazione economica o ad apposito Sottocomitato costituito in seno a tale organo, da quelle da attribuire rispettivamente alla competenza del Ministero delle partecipazioni statali ed al Ministero dell'industria e commercio.
Con la stessa legge delegata saranno disciplinate le funzioni trasferite al Comitato interministeriale per la programmazione economica o al Sottocomitato secondo i criteri rispettivamente previsti dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Comitato permanente per le partecipazioni statali e dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva del Comitato interministeriale per l'E.N.E.L., con le opportune modifiche occorrenti anche ai fini di un più efficace svolgimento dei compiti trasferiti.
Salvo quanto disposto nei precedenti commi, il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per il riordinamento delle attribuzioni e della composizione dei Comitati di Ministri aventi competenza in materia economica e finanziaria. Tale riordinamento sarà informato ai seguenti criteri direttivi:
revisione delle attribuzioni dei singoli Comitati al fine di eliminare duplicazioni o interferenze e di coordinare l'azione di detti organismi con quella del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
soppressione di Comitati di Ministri, le cui attribuzioni possono essere trasferite, per identità di compiti o per un più efficace svolgimento degli stessi, al Comitato interministeriale per la programmazione economica o ad appositi Sottocomitati da costituirsi in seno al Comitato stesso.

((17))
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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2021 "nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)".