DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 152. 
                (Contingente e durata del contratto) 
 
  Le rappresentanze  diplomatiche,  gli  uffici  consolari  di  prima
categoria,  gli  istituti  italiani  di  cultura  e  le   delegazioni
diplomatiche speciali possono assumere personale a contratto  per  le
proprie    esigenze    di     servizio,     previa     autorizzazione
dell'Amministrazione  centrale,  ((nel  limite  di   un   contingente
complessivo pari a 3.150 unita')). Gli impiegati a contratto svolgono
le  mansioni  previste  nei  contratti  individuali,   tenuto   conto
dell'organizzazione del lavoro  esistente  negli  uffici  all'estero.
(66) 
  Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo indeterminato,  con
un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base
di una relazione del capo dell'ufficio, si  provvede  a  disporre  la
conferma o la risoluzione del contratto. (37) (37a) (47) (51) (65) 
  Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo  di  quello  di
cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017,  n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.
(66) 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 13 agosto 1980, n. 462 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che
"Il contingente  indicato  nel  primo  comma  dell'articolo  152  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  e'
aumentato a 1.450 unita'." 
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AGGIORNAMENTO (13a) 
  La L. 27 ottobre 1988, n. 470 ha disposto (con l'art. 17  comma  3)
che "Per consentire alle rappresentanze diplomatiche ed  agli  uffici
consolari   di   far   fronte   ai   maggiori    compiti    derivanti
dall'applicazione  della  presente  legge,   il   contingente   degli
impiegati di cui all'articolo 152 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e  successive  modificazioni,
e'  elevato  di  ottantacinque  unita'  da  assumere  ed   assegnarsi
prioritariamente agli  uffici  all'estero  nelle  cui  circoscrizioni
risiedano comunita' italiane particolarmente consistenti." 
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AGGIORNAMENTO (20) 
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 1  comma  133)
che "Il contingente del personale assunto a  contratto  dagli  uffici
all'estero del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo  152
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato di 160 unita'." 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 21 dicembre 2001, n. 442 ha disposto (con l'art. 2  comma  5)
che  "Il  contingente  di  1.827  impiegati  a   contratto   di   cui
all'articolo 152, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del
decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e' integrato delle  unita'
di personale a contratto assunte ai sensi dell'articolo 7,  comma  1,
del  decreto-legge  1°  luglio  1996,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.  426,  la  cui  scadenza
contrattuale e' stata prorogata al 31 dicembre 2001  dall'articolo  6
della legge 28 luglio 1999, n. 266, purche' in servizio alla data del
31 dicembre 2001, anche in  sovrannumero  fino  al  loro  progressivo
riassorbimento." 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 31 marzo 2003, n. 52 convertito con modificazioni dalla  L.
30 maggio 2003, n. 122 ha disposto (con l'art. 1-bis comma 2) che "Il
proseguimento  dei  rapporti  contrattuali  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in base alle
esigenze operative delle singole sedi,  per  un  periodo  massimo  di
dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi  singoli  contratti.
Tali  autorizzazioni  sono  accordate  in  deroga   ai   limiti   del
contingente di cui all'articolo 152, primo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
modificazioni. I relativi rapporti di  impiego  sono  regolati  dalle
disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 1967." 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha  disposto  (con  l'art.  1  comma
1317) che "Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti  dagli
impegni assunti  in  sede  europea  finalizzati  al  contrasto  della
criminalita'  organizzata  e  dell'immigrazione  illegale,   per   le
esigenze   connesse   alla   componente   nazionale   del    "Sistema
d'informazione visti", nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,  il
contingente degli impiegati a contratto degli uffici  all'estero,  di
cui all'articolo 152 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e'  incrementato  di
non piu' di 65 unita'." 
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AGGIORNAMENTO (37a) 
  La L. 27 dicembre 2007, n. 246 ha disposto (con l'art. 14 comma  2)
che "Per le esigenze connesse al supporto alla gestione in  loco  dei
programmi promossi  da  fondi,  banche  e  organismi  internazionali,
nonche' all'erogazione di servizi e atti consolari e  alla  riduzione
dei tempi procedimentali, il contingente degli impiegati a  contratto
degli uffici all'estero, di cui  all'articolo  152  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
modificazioni, e' incrementato di 150 unita', nel limite  massimo  di
spesa di 1,52 milioni di euro per l'anno 2008 e di  4,56  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2009." 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art.  41-bis,  comma  4)
che  "Per  le   straordinarie   esigenze   di   funzionamento   delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari nella Repubblica
popolare  cinese,  in  via  eccezionale,  il   contingente   di   cui
all'articolo 152  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e'  incrementato  di
40 unita'." 
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AGGIORNAMENTO (51) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 3) che
"Il contingente di cui all'articolo 152 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e'  rideterminato  in  2.600
unita' per l'anno 2015, 2.650 unita' per l'anno 2016 e 2.700 unita' a
decorrere  dall'anno  2017,  comprensive  dei  contingenti   di   cui
all'articolo 1, comma 1317, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre  2007,  n.  246,  e
all'articolo 41-bis, comma 4, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
134". 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 14,  comma  1)  che
"Per  il  potenziamento  della  rete  diplomatica  e  consolare   nel
continente africano, il  contingente  di  cui  all'articolo  152  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  e'
incrementato di venti unita'". 
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AGGIORNAMENTO (66) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
272, alinea) che le presenti modifiche decorrono dall'anno 2018.