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LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1977)
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Testo in vigore dal:  11-6-1977
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere ed a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione, da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449:
a) la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e di servizi (anche se di provenienza estera, purché facciano parte integrante della commessa) o per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonché dei pagamenti contrattualmente previsti durante il periodo di approntamento della fornitura o della prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5;
b) la garanzia dei costi sostenuti durante l'approntamento della fornitura o la prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 5;
c) la garanzia sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati al n. 8) dell'articolo 5;
d) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera a), relativamente ai rischi d'insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7;
e) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta la clausola di "prezzo fisso" nel contratto di fornitura, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 5;
f) la garanzia delle cauzioni, depositi, anticipazioni o caparre che le imprese italiane sono tenute a prestare all'estero, onde poter concorrere ad aste ed appalti indetti da Stati od enti esteri, relativamente ai rischi indicati ai numeri 5) e 9) dell'articolo 5.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, è abrogata la presente legge.