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LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1235

Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1998)
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Testo in vigore dal:  1-2-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per "autoradio" s'intende qualsiasi apparecchio atto o adattabile a ricevere le radioaudizioni circolari, applicato stabilmente ad autoveicoli di ogni categoria e tipo, e ad autoscafi.