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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-6-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 43


I mutui concessi ai sensi del presente decreto possono essere impiegati in tutto o in parte per la estinzione di passività derivanti da mutui in essere alla data dell'evento calamitoso, con scadenza nel 1966 e nel 1967, sempre che risulti che tali mutui sono stati contratti per finalità aziendali. (8) (10a)(11) (12) (13)
((13b))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1969, n. 7 ha disposto (con l'art. 22, comma 4) che "Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo le scadenze indicate all'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969 e 1970".
Il medesimo decreto-legge ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969, 1970 e 1971".
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AGGIORNAMENTO (10a)
Il D.L. 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 1972, n. 734 ha disposto (con l'art. 31, comma 5) che "Le scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1972, 1973 e 1974".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni dalla L. 17 maggio 1973, n. 205 ha disposto (con l'art. 24, comma 3) che "Le scadenze indicate nell'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975".
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 23 marzo 1973, n. 36 ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che "Le scadenze indicate nell'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il. D.L. 21 settembre 1973, n. 564 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 1973, n. 731 ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che "Le scadenze indicate nell'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975".
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AGGIORNAMENTO (13b)
Il D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 5) che "Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate dall'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1976, 1977 e 1978".