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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-6-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 40-bis


I finanziamenti a favore delle imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono essere concessi anche per le spese necessarie per la ricostituzione delle scorte.
I finanziamenti concessi ai sensi del presente decreto alle imprese artigiane, per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, nonché alle imprese artigiane costituite in forma di cooperativa, per gli scopi indicati nell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono raggiungere il doppio del limite di importo fissato dagli articoli 5 e 6 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068.
Le imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici della presente legge possono ottenere finanziamenti sino a tre milioni per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, che si rendano necessario in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime, indipendentemente dal valore degli impianti e dalla concessione di un finanziamento per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, nonché della entità del finanziamento stesso.
((13b))
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AGGIORNAMENTO (13b)
Il D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 4) che "In deroga all'articolo 40-bis del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, le imprese artigiane possono ottenere credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti fino ad un importo massimo pari ad un terzo del prestito accordato per il finanziamento degli impianti aziendali".