LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1984)
Testo in vigore dal: 18-10-1975
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12.
       (Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola)

  Il  fondo  di cui al capo 111 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e
successive  modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di
"fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" e la sua
durata  e'  prorogata  al  31  dicembre  1980. Esso e' destinato alla
concessione  di  prestiti  per  l'acquisto  di  macchine  agricole  e
connesse   attrezzature,  ivi  comprese  quelle  destinate  a  centri
dimostrativi  od  operativi  di  meccanica  agraria  aventi per scopo
l'assistenza  tecnica  e la formazione professionale, gestiti da enti
di  sviluppo  o  da  associazioni di produttori agricoli che svolgano
tali  attivita' a favore di propri associati, nonche' ad istituti o a
scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo professionale.
  A  carico  del  fondo possono essere altresi' concessi prestiti per
l'acquisto  di  attrezzature  mobili  per  la copertura di colture di
pregio, ivi compresa la floricoltura.
  Le  provvidenze di cui al primo comma sono estese, per giudizio dei
competenti organi territoriali del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste,  anche ai mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e
cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente
in zone carenti di rete viaria.
  Possono  pure essere concessi prestiti e mutui per scopi diversi da
quelli indicati al primo comma, quando le relative domande presentate
ai  termini  della  citata  legge n. 949 siano state prodotte in data
anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
  L'interesse  a  carico  dei beneficiari, per le operazioni poste in
essere  posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e'
ridotto al 2 per cento.
  Per  gli  acquisti  effettuati  da  coltivatori  diretti, singoli o
associati,  il  prestito puo' essere concesso nella misura del 90 per
cento   della   spesa  ammissibile.  Saranno  tenute  in  particolare
considerazione  le  domande  presentate da cooperative di coltivatori
diretti.
  Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
di  macchine  operatrici  e attrezzature meccaniche per una spesa non
superiore  ad  un  milione  di  lire,  possono  essere  concessi,  in
alternativa  ai  prestiti  di  cui al comma precedente, contributi in
conto capitale nella misura massima del 25 per cento.
  Per  i  prestiti  concessi  con  le  disponibilita' del "Fondo" gli
istituti  ed  enti daranno atto dell'avvenuto acquisto delle macchine
ed  attrezzature  nonche'  della spesa relativa al competente ufficio
del  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il
preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi.
  Sulle  anticipazioni  accordate per l'acquisto di macchine agricole
nell'anno  successivo  all'entrata  in  vigore  della  presente legge
potra'  essere accreditata agli istituti ed enti, per una volta tanto
e  con  le  modalita'  da  stabilire in apposito atto aggiuntivo alle
convenzioni  gia'  stipulate, una somma non superiore al 20 per cento
delle   anticipazioni   medesime,   da  impiegare  per  la  sollecita
erogazione  dei  prestiti  nelle  more  degli accreditamenti disposti
dalla Tesoreria. (5) ((7))
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il D.L. 5 luglio 1971, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla
L.  4  agosto 1971, n. 592 ha disposto (con l'art. 2-quinquies, comma
2)  che  "Per  macchine  agricole  e  relative attrezzature di cui al
citato  articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si intendono
le  macchine motrici ed operatrici nonche' le attrezzature pertinenti
ai  lavori e alle dotazioni aziendali ivi comprese le attrezzature di
stalle,   con   esclusione   delle   macchine  e  delle  attrezzature
riguardanti gli impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti
agricoli".
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AGGIORNAMENTO (7)
  Il  D.L.  13  agosto  1975,  n. 377, convertito, con modificazioni,
dalla  L. 16 ottobre 1975, n. 493 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che "Il "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura",
di  cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive
integrazioni,  e'  ulteriormente  incrementato della somma di lire 85
miliardi".