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LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

Ordinamento della banda della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/1987)
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Testo in vigore dal:  21-11-1987
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'organico della banda della Guardia di finanza è compreso nell'organico generale del Corpo ed è cosa stabilito:
1 ufficiale, maestro direttore, 1 maresciallo maggiore, carica speciale, vice direttore, 102 sottufficiali, appuntati e finanzieri, musicanti.
Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e finanzieri in eccedenza all'organico previsto dal precedente comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240. All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882, e successive modificazioni, si intenderà abrogata.