DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2019)
Testo in vigore dal: 28-10-1965
                              Art. 41.

  Il  premio  di assicurazione e' dovuto dal datore di lavoro in base
al  tasso  di  premio  previsto  dalla  tariffa  di cui al precedente
articolo  e  applicato  dall'istituto  nazionale  per l'assicurazione
contro  gli  infortuni  sul  lavoro  nella misura, con le modalita' e
secondo   le   condizioni   della   tariffa   stessa,  sull'ammontare
complessivo   delle   retribuzioni   effettivamente   corrisposte   o
convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta
la  durata  dei  lavori,  ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo
dell'assicurazione.
  I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione.