DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2019)
Testo in vigore dal: 29-6-1986
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 180. 
 
  Nei casi in cui non sia applicabile, per  le  limitazioni  previste
dall'art.  2,  secondo  comma  del  decreto  legislativo   del   Capo
provvisorio dello  Stato  3  ottobre  1947,  n.  1222,  il  beneficio
dell'assunzione obbligatoria nelle  imprese  private,  l'Associazione
nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e' autorizzata a concedere,
ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di
incollocabilita' non superiore a  lire  quindicimila,  per  tutta  la
durata di dette limitazioni e condizioni. (9) (22a) ((27a)) 
  Le modalita' per  l'erogazione  di  tale  assegno  sono  deliberate
dall'Associazione di cui sopra  ed  approvate  dal  Ministro  per  il
lavoro e la previdenza sociale. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 5 maggio 1976,  n.  248  ha  disposto  (con  l'art.  10)  che
"L'assegno di incollocabilita' di  cui  all'articolo  180  del  testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e' corrisposto in misura di lire 50 mila. L'importo di
tale assegno puo' essere rideterminato solo in  aumento  con  decreto
del Ministro per il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,  sentito  il
comitato centrale dell'ANMIL, con scadenza triennale  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Ai  fini  del   diritto
all'assegno in questione, gli interessati debbono provare  di  essere
in possesso dei seguenti  requisiti:  1)  riduzione  della  capacita'
lavorativa non inferiore al 34 per cento; 2) eta'  non  superiore  ai
limiti  previsti  per  l'ammissione  al   beneficio   dell'assunzione
obbligatoria  al  lavoro  (55  anni  per  uomini  e  donne);  3)  non
applicabilita', nei loro  confronti,  del  beneficio  dell'assunzione
obbligatoria per le limitazioni  previste  dall'articolo  1,  secondo
comma,  della  legge  2  aprile  1968,  n.  432.  L'onere   derivante
dall'aumento dell'assegno e'  a  totale  carico  dell'ANMIL,  che  vi
provvede con le normali disponibilita' di bilancio." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (22a) 
  Il Decreto 15  dicembre  1982  (in  G.U.  20/12/1982,  n.  348)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "A  decorrere  dal  1°  gennaio
1983, la misura  mensile  dell'assegno  di  incollocabilita'  di  cui
all'art. 180 del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 10
della legge 5 maggio 1976, n. 248, e' stabilita in L. 150.000". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (27a) 
  Il Decreto 9 maggio 1986 (in G.U. 14/06/1986, n. 136)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "A  decorrere  dal  1°  gennaio  1986  la
misura mensile dell'assegno di incollocabilita' di cui  all'art.  180
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 10 della legge 5 maggio
1976, n. 248, e' stabilita in L. 200.000".