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LEGGE 5 luglio 1964, n. 548

Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'istituto per la contabilità nazionale.

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Testo in vigore dal:  2-8-1964
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso all'istituto per la contabilità nazionale, a decorrere dall'esercizio 1963-64, un contributo annuo di lire 15.000.000.
La somma prevista, dal precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.