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LEGGE 14 febbraio 1963, n. 60

Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1998)
Testo in vigore dal:  6-5-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1977, N.513 (8)
((9))
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che "I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ha disposto (con l'art. 61 comma 3) che "L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento è stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite."