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LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289

Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
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Testo in vigore dal:  11-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 2 della legge S gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:
"Sono iscritti di ufficio alla Cassa, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i procuratori che esercitino la libera professione forense con carattere di continuità.
Si procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza degli iscritti negli Albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali oppure degli iscritti negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli Albi professionali.
Si procede anche all'iscrizione ai soli fini assistenziali degli avvocati e procuratori che abbiano già conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.
Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici concessi dalla presente legge".