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LEGGE 23 gennaio 1963, n. 2

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto.

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Testo in vigore dal:  24-1-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Amnistia


Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:
a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni;
b) per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante preveduta dell'articolo 62, n. 4 del Codice penale;
c) per il delitto di lesioni personali lievissime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione all'articolo 577 capoverso dello stesso Codice;
d) per i reati commessi dai minori degli anni 1, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni.
L'amnistia non si applica ai reati preveduti dagli articoli 371, 444, 516, 528 e 530 del Codice penale.