LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/1988)
Testo in vigore dal: 9-1-1963
                               Art. 3.

  Le  aliquote dei posti di magistrato di Corte di appello e di Corte
di  cassazione  spettanti,  ai  sensi  dell'articolo 1 della legge 18
novembre  1952,  n.  1794,  ai concorsi per titoli relativi agli anni
1960,  1961  e  1962,  con  esclusione  dei posti previsti in aumento
dall'articolo  1,  saranno attribuite mediante scrutinio speciale per
la sola qualifica di merito distinto.
  Agli  scrutini  speciali  di cui al precedente comma da effettuarsi
secondo  le norme contenute nella presente legge potranno partecipare
tutti  i  magistrati di tribunale e di Corte di appello che avrebbero
avuto titolo a presentarsi ai predetti rispettivi concorsi.
  Negli  scrutini  di  cui  ai commi precedenti per la formazione del
giudizio  ai  fini  della  attribuzione  della  qualifica  di  merito
distinto  deve  tenersi particolarmente conto dei precedenti relativi
al  servizio  prestato,  delle  doti  di cultura, del comportamento e
della  diligenza  dimostrati  nelle  attivita' svolte. Per coloro che
hanno  esercitato  funzioni  speciali  o amministrative devesi tenere
prevalentemente  conto  dell'attivita'  prestata  e delle particolari
attitudini dimostrate nell'esercizio delle funzioni medesime.
  I  magistrati che, a seguito di detti scrutini speciali, otterranno
la  qualifica di merito distinto, saranno promossi con decorrenza dal
31  dicembre 1962. I medesimi saranno collocati in graduatoria dopo i
magistrati  che  abbiano  titolo alla promozione per merito distinto,
nello   stesso   anno   1962,   a   seguito  di  scrutini  effettuati
anteriormente  alla  entrata in vigore della presente legge, ma prima
dei  magistrati  che  abbiano  titolo alla promozione a seguito degli
scrutini ordinari indetti successivamente.
  I magistrati che abbiano ottenuto la qualifica di merito distinto a
norma   del   presente  articolo  e  non  siano  stati  promossi  per
esaurimento  dei  posti  disponibili  ai  sensi  dell'articolo stesso
saranno  inclisi,  secondo  l'anzianita'  di  ciascuno  di essi nella
categoria  di  provenienza,  negli  elenchi  dei  promovibili  per la
medesima  qualifica  formati  a  seguito  degli scrutini ordinari cui
avrebbero potuto partecipare secondo le norme della presente legge.
  Il  mancato  conferimento della qualifica di merito distinto non ha
alcuna  rilevanza  in  sede  di  partecipazione  dei  magistrati agli
scrutini ordinari.
  Allo  scrutinio  previsto dal presente articolo non si applicano le
disposizioni  di  cui  agli articoli 41 della legge 24 marzo 1958, n.
195, e 200 dell'Ordinamento giudiziario.
  Agli  scrutini  previsti  dal presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui al successivo articolo 22.