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LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745

Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/2023)
Testo in vigore dal:  22-1-1963

Art. 9


Le società fiduciarie devono comunicare allo Schedario e al competente ufficio delle imposte, entro il 15 febbraio di ciascun anno, i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell'anno solare precedente, con le indicazioni prescritte dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1912, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1061, e con la specificazione del numero delle azioni e dell'ammontare degli utili spettanti a ciascun nominativo.
La comunicazione deve essere eseguita, per ciascuna attribuzione di utili sulle azioni intestate alla società fiduciaria, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie, una delle quali è restituita con visto di ricevuta alla società.
La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società fiduciaria.