LEGGE 18 aprile 1962, n. 167

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
Testo in vigore dal: 30-1-1977
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.

  ((L'estensione  delle zone da includere nei piani e' determinata in
relazione  alle  esigenze  dell'edilizia  economica e popolare per un
decennio  e  non puo' essere inferiore al 40 per cento e superiore al
70  per  cento  di  quella  necessaria  a  soddisfare  il  fabbisogno
complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato)).
  Le  aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone
destinate  ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con
preferenza in quelle di espansione dell'aggregato urbano.
  Possono  essere  comprese  nei  piani  anche  le  aree  sulle quali
insistono  immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta
da  ragioni  igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la
realizzazione del piano.
  Ove  si  manifesti  l'esigenza  di reperire in parte le aree per la
formazione  dei piani in zone non destinate all'edilizia residenziale
nei   piani  regolatori  vigenti,  o  si  renda  comunque  necessario
apportare  modifiche  a questi ultimi, si puo' procedere con varianti
agli  stessi.  In  tal caso il piano approvato a norma della presente
legge costituisce variante al piano regolatore.
  Qualora  non  esista  piano regolatore approvato, le zone riservate
all'edilizia  economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono
comprese  in  un  programma  di fabbricazione il quale e' compilato a
norma  dell'articolo  34  della  legge  17  agosto  1942,  n. 1150, e
successive  modificazioni,  ed  e'  approvato a norma dell'articolo 8
della presente legge.
  I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore
soltanto    adottato   e   trasmesso   ai   competenti   organi   per
l'approvazione.  In  tale  ipotesi  il  piano  delle  zone  suddette,
approvato  con le modalita' di cui al comma precedente, e' vincolante
in sede di approvazione del piano regolatore.