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LEGGE 26 gennaio 1961, n. 29

Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2009)
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Testo in vigore dal:  30-6-2009
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Art. 5



Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla data della domanda di rimborso.
((6))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1961

GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell'1 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010".