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LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397

Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986)
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Testo in vigore dal:  27-8-1966
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Art. 5


Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie.
La Commissione provinciale è presieduta dal presidente della Giunta camerale o in caso di impedimento dal rappresentante della Camera di commercio di cui alla lettera e), ed è così composta:
a) sei membri nominati dal prefetto sentite le associazioni dei commercianti a carattere provinciale più rappresentative;
b) tre membri nominati dal prefetto, sentite le associazioni dei venditori ambulanti a carattere provinciale più rappresentative;
c) un membro nominato dal prefetto sentite le Associazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio a carattere provinciale più rappresentative;
d) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
e) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura.
La Commissione provinciale è costituita con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni.
((1a))
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AGGIORNAMENTO (1a)
La L. 22 luglio 1966, n. 613 ha disposto (con l'art. 9) che "Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale."