LEGGE 22 settembre 1960, n. 1054

Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
Testo in vigore dal: 13-8-2017
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni del  regio  decreto  8  gennaio  1931,  n.  148,  i
relativi allegati e le  successive  aggiunte  e  modificazioni,  sono
estesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  al
personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani, anche se non
direttamente dipendente da azienda concessionaria,  e  sempreche',  a
giudizio del Ministero dei trasporti  -  Ispettorato  generale  della
motorizzazione civile e trasporti in concessione - risulti  superiore
a 25 il numero di personale occorrente per  le  normali  esigenze  di
tutti  gli  autoservizi,  anche   se   urbani,   ovunque   esercitati
dall'azienda. 
  Per gli autoservizi esercitati da aziende concessionarie  di  linee
ferroviarie, tranviarie, filoviarie  e  di  navigazione  interna,  si
terra' conto, ai fini dell'applicazione  del  precedente  comma,  del
complesso del personale occorrente alle normali esigenze di  tutti  i
servizi aziendali. 
                                                            (1) ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto".