LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077

Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/1983)
Testo in vigore dal: 5-1-1960
                              Art. 15.

  La retribuzione annua contributiva definita dagli articoli 12, 13 e
14  della  legge  11  aprile  1955,  n.  379,  e' la risultante degli
emolumenti   fissi   e   continuativi  o  ricorrenti  ogni  anno  che
costituiscono  la  parte fondamentale della retribuzione corrisposta,
ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  legislative  o regolamentari
ovvero  dei contratti collettivi di lavoro, come remunerazione per la
normale attivita' lavorativa richiesta per il posto ricoperto.
  Gli  assegni in natura, le indennita' sostitutive di detti assegni,
nonche'   gli   aggi,  costitutivi  della  parte  fondamentale  della
retribuzione  e previsti dalle disposizioni o dai contratti di cui al
comma  precedente,  sono da considerarsi ai fini della determinazione
della retribuzione annua contributiva.