stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-3-1958

Art. 26


Fino al 31 dicembre 1959 sono autorizzate, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario, anche col sistema del cottimo, oltre i limiti di ore individuali e di spesa complessiva consentiti dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, con le modalità e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.