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LEGGE 18 marzo 1958, n. 311

Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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Testo in vigore dal:  29-1-2011
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Art. 14


Il professore universitario, con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compie il 70° anno di età, assume la qualifica di professore fuori ruolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498.
Ai professori di cui all'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è data facoltà di chiedere il collocamento fuori ruolo, a norma del precedente comma.
Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del Corpo accademico e del Consiglio di facoltà, si tiene conto del professore fuori ruolo soltanto se intervenga all'adunanza.
Qualora la deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei professori "appartenenti alla Facoltà", si tiene conto del professore fuori ruolo solo nel caso che intervenga alla adunanza.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240))
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