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LEGGE 13 marzo 1958, n. 308

Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/1968)
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Testo in vigore dal:  30-4-1958

Art. 7



Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere nelle Amministrazioni di cui all'art. 1, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato, salvo la dichiarazione di idoneità di cui al primo capoverso dell'articolo precedente.
Nello svolgimento degli esami orali per la interrogazione del candidato sordomuto la Commissione degli esami è tenuta ad avvalersi di un esperto autorizzato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI ZOLI - TAMBRONI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA