LEGGE 13 marzo 1958, n. 308

Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/1968)
Testo in vigore dal: 30-4-1958
                               Art. 6.

  L'idoneita'  specifica  all'esercizio delle mansioni nel sordomuto,
che  aspira ad essere assunto in qualita' di impiegato o salariato in
esecuzione  della  presente  legge,  e'  accordata dal medico fiscale
dell'Amministrazione interessata, con l'intervento di uno specialista
in   otorinolaringologia   designato   dall'Ente   nazionale  per  la
protezione e l'assistenza dei sordomuti.
  Il  cittadino  sordomuto,  che  ha  conseguito  una  qualificazione
professionale  presso  gli Istituti professionali dell'Ente nazionale
per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, e' considerato idoneo
all'esercizio dell'attivita' salariale per la quale e' qualificato.
  La  Commissione  per  gli  esami  di qualificazione di cui sopra e'
nominata,   per  ogni  corso  di  qualificazione  o  specializzazione
professionale   indetto  dall'Ente  nazionale  per  la  protezione  e
l'assistenza  dei sordomuti, con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale ed e' cosi' composta:
    a)  dal  direttore  dell'Ufficio  provinciale del lavoro, dove ha
sede  l'Istituto  professionale  Ente  nazionale  per la protezione e
l'assistenza dei sordomuti, che la presiede;
    b)  dal direttore dei corsi professionali dell'Ente nazionale per
la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
    c)   da  un  rappresentante  dei  lavoratori  nominato  dall'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
    d) dal medico provinciale;
    e)  da  un  medico  specialista  in  otorinolaringologia nominato
dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
    f)  da  due esperti nelle materie professionali oggetto di esami,
nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.