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LEGGE 13 marzo 1958, n. 308

Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/1968)
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Testo in vigore dal:  30-4-1958

Art. 6


L'idoneità specifica all'esercizio delle mansioni nel sordomuto, che aspira ad essere assunto in qualità di impiegato o salariato in esecuzione della presente legge, è accordata dal medico fiscale dell'Amministrazione interessata, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Il cittadino sordomuto, che ha conseguito una qualificazione professionale presso gli Istituti professionali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, è considerato idoneo all'esercizio dell'attività salariale per la quale è qualificato.
La Commissione per gli esami di qualificazione di cui sopra è nominata, per ogni corso di qualificazione o specializzazione professionale indetto dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è così composta:
a) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dove ha sede l'Istituto professionale Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, che la presiede;
b) dal direttore dei corsi professionali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
c) da un rappresentante dei lavoratori nominato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
d) dal medico provinciale;
e) da un medico specialista in otorinolaringologia nominato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
f) da due esperti nelle materie professionali oggetto di esami, nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.