LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2022)
Testo in vigore dal: 21-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 7-bis. 
                  (Ufficio studi e documentazione). 
 
  1. L'ufficio studi e documentazione del Consiglio  superiore  della
magistratura  e'  composto  di  dodici  funzionari   direttivi,   sei
funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All'ufficio  studi  si
accede mediante concorso pubblico le cui modalita' e i cui titoli  di
ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con
decreto del Presidente della Repubblica  ai  sensi  dell'articolo  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito  il  Consiglio  superiore
della magistratura. Titolo per  la  partecipazione  al  concorso  per
funzionari direttivi e' in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in
scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche. 
  2.  Il  Consiglio  nomina  un  direttore  dell'ufficio  studi.   Le
modalita' della nomina e le funzioni  del  direttore  e  dell'ufficio
studi nel suo complesso sono definite  dal  regolamento  interno  del
Consiglio. L'ufficio  studi  dipende  direttamente  dal  comitato  di
presidenza. 
  3. All'interno  dell'ufficio  studi,  e  nell'ambito  dell'organico
complessivo, puo' essere costituito un gruppo di lavoro  per  diretta
assistenza ai  componenti  del  Consiglio,  sulla  base  di  apposita
determinazione del comitato di presidenza. (14) (20) 
  ((3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura  puo'  assegnare
all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore  a  dodici
componenti esterni, nei limiti  delle  proprie  risorse  finanziarie,
selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio,
aperta ai magistrati  ordinari  che  abbiano  conseguito  la  seconda
valutazione  di  professionalita',  ai   professori   e   ricercatori
universitari in materie giuridiche e agli avvocati con  almeno  dieci
anni  di  esercizio  effettivo.  La  commissione   incaricata   della
selezione e' formata da due  magistrati  di  legittimita'  e  da  tre
professori ordinari in materie giuridiche, individuati  dal  Comitato
di presidenza. Almeno un terzo dei posti e' riservato a professori  e
ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con  almeno
dieci anni di esercizio effettivo. I magistrati assegnati all'ufficio
studi sono collocati fuori del ruolo organico della  magistratura.  I
professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai
sensi dell'articolo 7 della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240.  La
graduatoria  degli  idonei  adottata  in  esito  ad  ogni   procedura
selettiva  ha  validita'  di  tre  anni.  Agli  avvocati  si  applica
l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il
limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo  per
i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha  una  durata
massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano
riconosciute    indennita',    il    limite    massimo    retributivo
onnicomprensivo non puo' superare quello indicato all'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89,  come  rideterminato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)). 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437, ha disposto (con l'art. 1, comma  6)  che
"L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis,  della  legge
24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli  2  e  3  della
legge 12 aprile 1990, n.  74,  nella  parte  in  cui  rispettivamente
prevedono che la segreteria e l'ufficio studi  e  documentazione  del
Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da  funzionari
da selezionare mediante concorsi pubblici, e' differita alla data  di
entrata in vigore del nuovo  ordinamento  giudiziario.  Fino  a  tale
data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della  legge
24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 
dicembre 1977, n. 908." 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437, come modificato dalla L. 24 ottobre 2006,
n. 269, ha disposto (con l'art. 1,  comma  6)  che  "  L'applicazione
degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 
195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990,
n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria
e l'ufficio studi e  documentazione  del  Consiglio  superiore  della
magistratura sono costituiti da funzionari  da  selezionare  mediante
concorsi pubblici, e' differita alla data  di  efficacia  dell'ultimo
dei decreti legislativi emanati in attuazione  della  delega  di  cui
alla legge 25 luglio 2005, n. 150. Fino a tale data, si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908."