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LEGGE 2 gennaio 1958, n. 13

Norme per la concessione di ricompense al valore civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  18-2-1958

Art. 7


Una Commissione, nominata con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, esamina il merito dell'azione compiuta ed esprime il suo parere sulla ricompensa da concedere.
Tale Commissione è composta:
a) da un prefetto della Repubblica, in servizio al Ministero dell'interno, che la presiede;
b) da un senatore e da un deputato dai designarsi all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti delle rispettive Assemblee;
c) da due membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno scelto fra persone particolarmente qualificate per l'attività svolta nel campo sociale ed assistenziale e l'altro fra persone particolarmente qualificate per l'attività svolta nel campo della pubblica informazione;
d) da un ufficiale generale o superiore appartenente all'Arma dei carabinieri, designato dal Ministro per la difesa;
e) da un componente il Consiglio di amministrazione della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo, designato dal presidente della Fondazione medesima.
Esercita le funzioni di segretario della Commissione un consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno.
I componenti della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.