LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2010)
Testo in vigore dal: 11-3-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 43.

  A cura del Ministero dell'industria e del commercio e pubblicato il
bollettino ufficiale degli idrocarburi.
  Nel  bollettino  suddetto saranno pubblicate mensilmente le domande
di  permessi  di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, i decreti
accordanti  i  permessi  stessi, i decreti di concessione, gli avvisi
d'asta ed i verbali di aggiudicazione delle aree assegnate in base ad
aste  nonche' tutti gli altri provvedimenti relativi alla materia dei
permessi  e  delle  concessioni  in  tema  di  idrocarburi  liquidi e
gassosi.
  Il  Ministero dell'industria e del commercio provvede altresi' alla
tenuta  ed alla pubblicazione degli elenchi dei permessi di ricerca e
delle  concessioni di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi.
Copia  integrale dei predetti elenchi e' depositata presso le Sezioni
dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e presso ciascun
Distretto  minerario  a  disposizione di chiunque vi abbia interesse.
(5) ((9))
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  L.  9 dicembre 1986, n. 896 ha disposto (con l'art. 3, comma 4)
che  "Sono  considerate concorrenti le domande pervenute al Ministero
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  nelle  more
dell'istruttoria   e   comunque   non  oltre  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione  della  prima  domanda  nel  Bollettino Ufficiale degli
idrocarburi di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6,
alla cui denominazione sono aggiunte le parole "e della geotermia"".
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AGGIORNAMENTO (9)
  Il  D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 ha disposto (con l'art. 3, comma
7)   che   "nel   Bollettino  ufficiale  degli  idrocarburi,  di  cui
all'articolo  43  della  legge  11  gennaio  1957, n. 6, e successive
modifiche,  alla  cui  denominazione sono aggiunte le parole "e delle
georisorse", di seguito denominato BUIG".