LEGGE 24 dicembre 1957, n. 1295

Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.

  ((L'Istituto  puo'  concedere  contributi  per  interessi sui mutui
anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi
e  prestiti  per le finalita' istituzionali, con le disponibilita' di
un  fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato
con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro dell'economia e delle
finanze  19  giugno  2003,  n.  179,  nonche' con l'importo dei premi
riservati  al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14
aprile  1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n.
289)).
  Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo
comma  del  presente articolo la relativa rata di ammortamento verra'
ridotta  di  un  ammontare  pari  all'importo  annuale del contributo
concesso.
  La  concessione del contributo agli interessi puo' essere sospesa o
revocata   dall'Istituto  nei  casi  piu'  gravi  anche  con  effetto
retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a
seguito  di  successivi  controlli,  nelle  condizioni  previste  dal
contratto di concessione del finanziamento.